Sezione VI
MILITARI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO
Art. 31
Militari delle categorie in congedo
I militari delle categorie in
congedo in temporanea attività di servizio sono da considerarsi,
ai fini dell'uniforme e degli obblighi che ne derivano, in
servizio attivo.
I militari dette categorie in congedo che, ai sensi dei
successivi articoli, sono autorizzati ad indossare l'uniforme,
sono tenuti all'osservanza delle relative norme in vigore per il
personale in servizio.
Ai militari in congedo non in attività di servizio delle Forze
di Polizia è precluso l'uso dell'uniforme.
Art. 32
Partecipazione a manifestazioni di carattere militare
I militari delle categorie in
congedo non in attività di servizio possono indossare l'uniforme
per partecipare a manifestazioni di carattere militare di
particolare rilevanza nazionale ed internazionale, nonché a:
-
visite a Reparti militari in occasione di
esercitazioni in territorio nazionale e all'estero;
-
gare sportive e incontri tra delegazioni
multinazionali in territorio nazionale e all'estero;
-
a gare sportive di rilievo a carattere
militare e incontri tra delegazioni multinazionali in territorio
nazionale ed estero;
-
nelle esercitazioni di protezione civile
organizzate da Enti/Comandi militari e/o Pubbliche
Amministrazioni;
-
in occasione di raduni nazionali o
internazionali delle Associazioni d'Arma o Combattentistiche
munite di riconoscimento.
L'Associazione deve inviare, con
congruo anticipo, direttamente al Comando/Ente Militare
responsabile della manifestazione, l'elenco del personale
partecipante indicandone il grado.
Nel caso particolare di manifestazioni all'estero, qualora il
militare in congedo sia invitato a parteciparvi è l'Autorità
invitante abbia espresso il gradimento alla partecipazione in
uniforme, lo Stato Maggiore della Difesa interesserà per il
"nulla osta" la Rappresentanza Militare Italiana nel paese
estero interessato.
Art. 33
Partecipazione a manifestazioni di carattere religioso
I militari delle categorie in congedo possono
indossare l'uniforme nelle cerimonie di cui Allegato "A", n.20,
24 e 25. L'Associazione, ovvero l'interessato, deve inviare, in
tempo utile, comunicazione relativa alla data ed al luogo
dell'evento direttamente al Comando/Ente militare
territorialmente competente ai fini del rilascio del "nulla
osta".
Art. 34
Manifestazioni militari a bordo di
unità navali
Per le manifestazioni che si
svolgono a bordo di unità navali, vale quanto precedentemente
previsto.
Art. 35
Richieste avanzate dalle Associazioni Combattentistiche e d'Arma
Le
Associazioni combattentistiche e d'Arma riconosciute, o le loro
Sezioni, possono inviare gli elenchi predetti, comprensivi di
grado delle persone interessate.
Allo scopo di consentire
un'agevole individuazione del personale in congedo, è istituito
apposito distintivo di appartenenza alla propria categoria
comprensivo dell'acronimo dell'Associazione.

L'uso di tale
distintivo costituisce obbligo.
In caso di reiterata
inottemperanza, da comunicare direttamente allo Stato Maggiore
della Difesa, sarà informato l'Ufficio Gabinetto, e verranno
adottati i provvedimenti intesi a non estendere al personale
segnalato gli inviti a manifestazioni militari.